(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 2
                        del 12 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione attua interventi per la valorizzazione dei prodotti
vitivinicoli e agroalimentari  a  denominazione  d'origine  e  tipici
delle  Marche,  in  armonia  con  quanto disposto dal regolamento CEE
2052/88, obiettivo 5b, come modificato con regolamento CEE 2081/93  e
con i programmi di cui alla L.R. 4 settembre 1992, n. 43.