(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 2 del 12 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione attua interventi per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e agroalimentari a denominazione d'origine e tipici delle Marche, in armonia con quanto disposto dal regolamento CEE 2052/88, obiettivo 5b, come modificato con regolamento CEE 2081/93 e con i programmi di cui alla L.R. 4 settembre 1992, n. 43.