(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 2 del 12 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato DECORSO IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 127, I COMMA, DELLACOSTITUZIONE ED ALL'ART. 47, II COMMA, DELLO STATUTO REGIONALE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. La Regione tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione dell'utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell'equilibrio ambientale, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite e nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalle direttive comunitarie e dalle convenzioni internazionali. 2. La fauna selvatica costituisce bene ambientale ed e' tutelata e protetta in attuazione dell'art. 5 dello Statuto regionale, nell'interesse della comunia' internazionale, nazionale e regionale. 3. L'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentito purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi effettivo danno alle produzioni agricole. 4. E' obiettivo della programmazione regionale promuovere il mantenimento e la rigualificazione degli habitat naturali e seminaturali al fine di adeguare ed incrementare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della regione, assicurando l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio e di degrado ambientale. 5. La Regione promuove la realizzazione di specifiche iniziative a carattere naturalistico, faunistico-venatorio, allo scopo di contribuire allo sviluppo dell'economia agricola montana.