(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 2
                        del 12 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
 DECORSO IL TERMINE DI CUI ALL'ART. 127, I COMMA, DELLACOSTITUZIONE
          ED ALL'ART. 47, II COMMA, DELLO STATUTO REGIONALE
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Regione tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale
programmazione  dell'utilizzazione  del  territorio  e  di  uso delle
risorse naturali e disciplina  il  prelievo  venatorio  nel  rispetto
delle  tradizioni  locali  e  dell'equilibrio ambientale, nell'ambito
delle funzioni ad essa trasferite e nell'osservanza  dei  principi  e
delle  norme  stabiliti  dalla  legge 11 febbraio 1992, n. 157, dalle
direttive comunitarie e dalle convenzioni internazionali.
  2.  La fauna selvatica costituisce bene ambientale ed e' tutelata e
protetta  in  attuazione  dell'art.  5   dello   Statuto   regionale,
nell'interesse della comunia' internazionale, nazionale e regionale.
  3.  L'esercizio  dell'attivita' venatoria e' consentito purche' non
contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non
arrechi effettivo danno alle produzioni agricole.
  4.  E'  obiettivo  della  programmazione  regionale  promuovere  il
mantenimento   e   la   rigualificazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali al fine di adeguare ed incrementare  la  popolazione  di
tutte  le  specie  di mammiferi ed uccelli, viventi naturalmente allo
stato selvatico nel loro territorio,  ad  un  livello  corrispondente
alle  esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della
regione, assicurando l'eliminazione o la  riduzione  dei  fattori  di
squilibrio e di degrado ambientale.
  5.  La Regione promuove la realizzazione di specifiche iniziative a
carattere  naturalistico,   faunistico-venatorio,   allo   scopo   di
contribuire allo sviluppo dell'economia agricola montana.