(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 4
                        del 25 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 9 dell'articolo 23,  della  legge  regionale  7  aprile
1988, n. 10 e' costituito dal seguente:
  "9.  In sede di prima applicazione della presente legge i direttori
delle APT sono nominati dalla giunta regionale tra il  personale  dei
soppressi  enti  subregionali del turismo gia' inquadrato nella prima
qualifica funzionale dirigenziale ai sensi  dell'articolo  103  della
legge  regionale  31 ottobre 1984, n. 31, cosi' come modificato dalla
legge regionale 19 giugno 1987, n. 31. La nomina e' effettuata  sulla
base di una selezione per soli titoli rivolta a valutare la specifica
professionalita'  acquisita  con  riferimento  al  titolo  di studio,
all'anzianita' di servizio nelle  carriere  o  qualifiche  direttive,
alle  funzioni di responsabilita' negli enti soppressi dalla presente
legge formalmente conseguite ed  effettivamente  svolte,  nonche'  ad
eventuali  altri titoli risultanti dalla documentazione esibita e che
possono meglio definire la specifica professionalita' del  candidato.
Il  posseso  del  diploma  di laurea costituisce titolo di precedenza
nella nomina".
  La presente legge sara' pubblicata nel bollettino  ufficiale  della
Regione;  e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 16 gennaio 1995
                               RECCHI