(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 9
                        del 6 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Ai  sensi dell'articolo 70, quinto comma, della legge regionale
30 aprile 1980, n. 25 e' autorizzato per  un  periodo  di  due  mesi,
l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese sulla base del bilancio per
l'anno  1994  limitatamente  al  dodicesimo,  per  ogni  mese,  dello
stanziamento  di  ciascun  capitolo  dello  stato di previsione della
spesa del detto bilancio. Tale limite puo' essere superato quando  si
tratti  di  spese  dichiarate  obbligatorie,  di  spese  derivanti da
obbligazioni in precedenza assunte, di spese tassativamente  regolate
dalla  legge,  di  spese  che  non  siano  suscettibili di impegno di
pagamento frazionabili in dodicesimi o di spese da pagarsi  in  conto
dei residui lasciati dalla gestione 1994.