(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 9 del 6 febbraio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Ai sensi dell'articolo 70, quinto comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 e' autorizzato per un periodo di due mesi, l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio per l'anno 1994 limitatamente al dodicesimo, per ogni mese, dello stanziamento di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del detto bilancio. Tale limite puo' essere superato quando si tratti di spese dichiarate obbligatorie, di spese derivanti da obbligazioni in precedenza assunte, di spese tassativamente regolate dalla legge, di spese che non siano suscettibili di impegno di pagamento frazionabili in dodicesimi o di spese da pagarsi in conto dei residui lasciati dalla gestione 1994.