(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 7
                        del 4 febbraio 1995)
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 
Visto  lo  Statuto  della  Regione;  Visto  il   T.U.   delle   leggi
sull'ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione della Regione
siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.    70  ed,  in
particolare,  l'art.  2; Vista la legge regionale 26 ottobre 1993, n.
27 ed, in particolare, l'art. 4, comma  5, che prevede, per l'accesso
ai contributi  di  cui  allo  stesso  articolo,  l'emanazione  di  un
apposito  regolamento;  Udito  il parere n.   483/94 del Consiglio di
giustizia amministrativa per la  Regione  siciliana,  espresso  nella
adunanza  del  13 settembre 1994; Vista la deliberazione della Giunta
regionale n.  475 del 3 novembre 1994 Sulla proposta dell  'Assessore
regionale  per  la  cooperazione,  il  commercio,  l'artigianato e la
pesca; Emana il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
Le associazioni di imprenditori, che abbiano  avanzato  dichiarazione
di    costituzione   di   parte   civile,   successivamente   ammessa
dall'autorita' giudiziaria competente nei processi contro  estorsori,
ai  fini  dell'ottenimento del contributo previsto daIl'art.  4 della
legge regionale 26 ottobre 1993,  n.    27,  debbono  indirizzare  le
relative  domande  all'Assessore  regionale  per  la cooperazione, il
commercio, l'artigianato e la pesca. Le modalita' e  i  limiti  della
concessione  del contributo sono regolate dai successivi articoli del
presente regolamento.