(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 7 del 4 febbraio 1995) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2; Vista la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 ed, in particolare, l'art. 4, comma 5, che prevede, per l'accesso ai contributi di cui allo stesso articolo, l'emanazione di un apposito regolamento; Udito il parere n. 483/94 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, espresso nella adunanza del 13 settembre 1994; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 475 del 3 novembre 1994 Sulla proposta dell 'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Le associazioni di imprenditori, che abbiano avanzato dichiarazione di costituzione di parte civile, successivamente ammessa dall'autorita' giudiziaria competente nei processi contro estorsori, ai fini dell'ottenimento del contributo previsto daIl'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27, debbono indirizzare le relative domande all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Le modalita' e i limiti della concessione del contributo sono regolate dai successivi articoli del presente regolamento.