(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 24
                        del 23 novembre 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  il comma 3 dell'art. 26 della legge rcgionale 28 gennaio
1993 n. 9 e' inserito il seguente comma:
   "3-bis. L'Autorita' di bacino di  cui  all'art.  7,  nel  caso  di
interventi  che  costituiscano  varianti  o  completamenti  di  opere
pubbliche gia' approvate alla data dell'11 febbraio 1993,  dopo  aver
accertato  la  compatibilita'  delle  soluzioni  progettuali  con gli
aspetti idraulici,  idrogeologici  ed  ambientali,  puo'  autorizzare
deroghe ai limiti e divieti di cui al comma 2, lettere a) d), e)".