(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 24 del 23 novembre 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. 1. Dopo il comma 3 dell'art. 26 della legge rcgionale 28 gennaio 1993 n. 9 e' inserito il seguente comma: "3-bis. L'Autorita' di bacino di cui all'art. 7, nel caso di interventi che costituiscano varianti o completamenti di opere pubbliche gia' approvate alla data dell'11 febbraio 1993, dopo aver accertato la compatibilita' delle soluzioni progettuali con gli aspetti idraulici, idrogeologici ed ambientali, puo' autorizzare deroghe ai limiti e divieti di cui al comma 2, lettere a) d), e)".