IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 9 della legge regionale 27 agosto 1990 n. 27, come sostituito con l'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 52, e' sostituito con il seguente: "Art. 9. Commissioni di gara Le Commissioni che si costituiscono per l'aggiudicazione delle gare relative a tutte le opere da realizzarsi in base a programmi e/o finanziamenti regionali dovranno essere cosi' composte: a) da un dirigente della amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che la presiede; b) da quattro professionisti sorteggiati fra tutti gli iscritti agli ordini professionali della Provincia di Potenza e di Matera con almeno dieci anni di anzianita' di iscrizione. Funge da segretario un dipendente amministrativo dell'Ente attuatore. La Commissione e' nominata dall'Ente attuatore che, in relazione alla tipologia dell'opera da appaltare, individua le specifiche professionalita' che devono essere possedute dai componenti della Commissione. I sorteggi di cui al primo comma sono effettuati dal Presidente dell'Ente attuatore, o suo sostituto, in seduta pubblica, alle ore 10 del giorno successivo a quello fissato come termine per la presentazione delle offerte. I Commissari non debbono aver svolto ne' possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati Commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati Commissari coloro i quali abbiano gia' ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove e' affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualita' di membri delle Commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi. Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione. I compensi per i membri delle Commissioni sono determinati in proporzione all'importo di gara, tra un minimo di lire 500 mila ed un massimo di lire 3 milioni. I compensi dovuti ai membri delle Commissioni giudicatrici di appalti-concorso o di appalti da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 29, lett. b) del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, sono determinati nella misura seguente: a) per appalti di importo inferiore a lire 5 miliardi: 1) il 5% della parcella che spetterebbe, secondo la tariffa degli ingegneri ed architetti, al progettista del progetto prescelto; 2) il 15% del compenso di cui al punto 1) per rimborso forfettario delle spese; 3) il 5% del compenso di cui al punto 1) per ciascuno dei progetti esaminati dalla Commissione; b) per appalti di importo superiore a lire 5 miliardi: 1) il 5% della parcella che spetterebbe, secondo la tariffa degli ingegneri ed architetti, per un progetto di importo pari a 5 miliardi, per la parte eccedente i 5 miliardi un compenso pari al 3%; 2) il 15% del compenso di cui al punto 1) per rimborso forfettario pari al 3%; 3) il 5% del compenso di cui al punto 1) per ciascuno dei progetti esaminati. Ai presidenti delle Commissioni spetta una maggiorazione del 20% sul compenso come calcolato per gli altri membri. Il compenso dovuto al segretario della Commissione e' ragguagliato al numero di ore di lavoro straordinario dedicato all'attivita' della Commissione e fa carico ugualmente alle spese di cui al precedente comma sesto. Ai fini del precedente ottavo comma la parcella del progettista e' determinata in relazione all'espletamento delle seguenti prestazioni parziali, come riportate dalla Tab. B allegata alla legge 2 marzo 1949, n. 143: c) progetto esecutivo; d) preventivo particolareggiato; e) particolari costruttivi e decorativi; f) capitolati e contratti. Con riferimento alla Tab. A ed all'art. 14 della legge 143/1949, la categoria e la classe da utilizzare sono quelle relative ai lavori principali con il divieto di parzializzazione degli importi".