IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  9  della  legge  regionale  27  agosto  1990  n.  27, come
sostituito con l'art. 3 della legge regionale 2  settembre  1993,  n.
52, e' sostituito con il seguente:
 
                              "Art. 9.
                         Commissioni di gara
 
   Le  Commissioni  che  si  costituiscono per l'aggiudicazione delle
gare relative a tutte le opere da realizzarsi in base a programmi e/o
finanziamenti regionali dovranno essere cosi' composte:
     a)  da  un  dirigente  della  amministrazione  aggiudicatrice  o
dall'ente aggiudicatore che la presiede;
     b)  da quattro professionisti sorteggiati fra tutti gli iscritti
agli ordini professionali della Provincia di Potenza e di Matera  con
almeno dieci anni di anzianita' di iscrizione.
   Funge   da   segretario  un  dipendente  amministrativo  dell'Ente
attuatore.
   La Commissione e' nominata dall'Ente attuatore che,  in  relazione
alla  tipologia  dell'opera  da  appaltare,  individua  le specifiche
professionalita' che devono essere  possedute  dai  componenti  della
Commissione.
   I  sorteggi  di  cui al primo comma sono effettuati dal Presidente
dell'Ente attuatore, o suo sostituto, in seduta pubblica, alle ore 10
del  giorno  successivo  a  quello  fissato  come  termine   per   la
presentazione delle offerte.
   I  Commissari  non debbono aver svolto ne' possono svolgere alcuna
altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai
lavori oggetto della procedura e non possono far parte  di  organismi
che  abbiano  funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori
medesimi  Coloro  che  nel  quadriennio  precedente  hanno  rivestito
cariche  di  pubblico  amministratore  non  possono  essere  nominati
Commissari relativamente ad appalti o concessioni  aggiudicati  dalle
amministrazioni  presso le quali hanno prestato servizio. Non possono
essere nominati Commissari coloro i quali abbiano gia' ricoperto tale
incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo
territorio provinciale ove e' affidato l'appalto o la concessione cui
l'incarico  fa  riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della
precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi  coloro  che,
in  qualita'  di  membri  delle  Commissioni  aggiudicatrici, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertata in  sede  giurisdizionale,
all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
   Le  spese  relative  alla  Commissione  sono  inserite  nel quadro
economico   del   progetto    tra    le    somme    a    disposizione
dell'amministrazione.
   I  compensi  per  i  membri  delle Commissioni sono determinati in
proporzione all'importo di gara, tra un minimo di lire 500 mila ed un
massimo di lire 3 milioni.
   I compensi dovuti ai  membri  delle  Commissioni  giudicatrici  di
appalti-concorso  o  di appalti da aggiudicare con il criterio di cui
all'art. 29, lett. b) del D.Lgs.  19  dicembre  1991,  n.  406,  sono
determinati nella misura seguente:
     a) per appalti di importo inferiore a lire 5 miliardi:
     1)  il  5%  della  parcella  che spetterebbe, secondo la tariffa
degli ingegneri ed architetti, al progettista del progetto prescelto;
     2) il  15%  del  compenso  di  cui  al  punto  1)  per  rimborso
forfettario delle spese;
     3)  il  5%  del  compenso  di  cui  al punto 1) per ciascuno dei
progetti esaminati dalla Commissione;
     b) per appalti di importo superiore a lire 5 miliardi:
     1) il 5% della parcella  che  spetterebbe,  secondo  la  tariffa
degli  ingegneri  ed  architetti, per un progetto di importo pari a 5
miliardi, per la parte eccedente i 5 miliardi un compenso pari al 3%;
     2) il  15%  del  compenso  di  cui  al  punto  1)  per  rimborso
forfettario pari al 3%;
     3)  il  5%  del  compenso  di  cui  al punto 1) per ciascuno dei
progetti esaminati.
   Ai presidenti delle Commissioni spetta una maggiorazione  del  20%
sul compenso come calcolato per gli altri membri.
   Il compenso dovuto al segretario della Commissione e' ragguagliato
al numero di ore di lavoro straordinario dedicato all'attivita' della
Commissione  e  fa  carico ugualmente alle spese di cui al precedente
comma sesto.
  Ai fini del precedente ottavo comma la parcella del progettista  e'
determinata  in relazione all'espletamento delle seguenti prestazioni
parziali, come riportate dalla Tab. B allegata  alla  legge  2  marzo
1949, n. 143:
     c) progetto esecutivo;
     d) preventivo particolareggiato;
     e) particolari costruttivi e decorativi;
     f) capitolati e contratti.
   Con  riferimento  alla Tab. A ed all'art. 14 della legge 143/1949,
la categoria e la classe da utilizzare sono quelle relative ai lavori
principali con il divieto di parzializzazione degli importi".