IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Gli atti amministrativi emanati dagli organi della regione Basilicata, relativi alle piccole derivazioni d'acqua per uso irriguo proveniente da falde superficiali o pozzi che non eccedano la portata di 1/sec. 100, per i quali l'art. 23 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 prescrive la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale, sono pubblicati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata. Potenza, 16 gennaio 1995 BOCCIA