IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
  Gli  atti  amministrativi  emanati  dagli  organi   della   regione
Basilicata, relativi alle piccole derivazioni d'acqua per uso irriguo
proveniente da falde superficiali o pozzi che non eccedano la portata
di 1/sec. 100, per i quali l'art. 23 della legge 5 gennaio 1994 n. 36
prescrive  la  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale nonche' su un
quotidiano a  diffusione  nazionale  e  un  quotidiano  a  diffusione
locale,  sono pubblicati, con effetto dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  soltanto  nel  Bollettino  ufficiale   della
Regione.
   La  presente  legge  regionale  e'  dichiarata  urgente  ai  sensi
dell'art. 127  della  Costituzione  ed  entra  in  vigore  il  giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della regione Basilicata. E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.
    Potenza, 16 gennaio 1995
 
                               BOCCIA