IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   E'  approvato,  ai  sensi del quarto comma dell'art. 6 della legge
regionale 17 febbraio 1993, n. 9, lo Statuto della Comunita'  Montana
"Marmo-Platano" nel testo allegato.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.
    Potenza, 16 gennaio 1995
 
                               BOCCIA
 
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                      COMMISSARIATO DEL GOVERNO
                      NELLA REGIONE BASILICATA
 
Legge regionale concernente: "Approvazione dello Statuto della
   Comunita' Montana Marmo-Platano".
   Si  restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del
visto dello scrivente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
   Con l'occasione il Governo ha, comunque, osservato:
    1) in ordine all'art. 20, comma 2,  nella  ipotesi  ivi  indicata
andrebbe  ricompresa  l'incompatibilita'  tra i membri della Giunta e
tutti i parenti e affini di secondo e terzo grado del  Sindaco,  come
stabilito  dall'art.  25,  comma  4›,  della  legge  n.  81/1993, nel
rispetto del principio dell'imparzialita' e del buon andamento  della
Pubblica Amministrazione;
    2)  in ordine all'art. 33, comma 1›, lettera b) che limita i casi
di ineleggibilita' solamente a coloro che hanno in appalto i lavori e
le forniture "a  titolo  continuativo  per  la  Comunita'"  viola  il
principio  della  trasparenza,  imparzialita'  e buon andamento della
Pubblica Amministrazione;
    3)  in  ordine  all'art.  63,  comma  3›,  che  la  disposizione,
prevedendo che il revisore deve riferire immediatamente al Presidente
ed  al  Segretario  eventuali  accertate irregolarita' nella gestione
dell'Ente, deve tener conto delle  previsioni  di  cui  all'art.  57,
comma  7›,  della legge n. 142/1990 secondo il quale le irregolarita'
devono essere riferite al Consiglio.
 
                     Il commissario del governo
                             DEL VECCHIO
 
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  (Omissis).