IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Vigilanza e sanzioni
 
   Allo  scopo  di  verificare  la  rispondenza  dei  requisiti e del
funzionamento delle istituzioni sanitarie private  alle  disposizioni
dell'art.  43  della  legge  n.  833/1978  e della legge regionale n.
15/1994, e garantire  il  corretto  espletamento  dell'attivita'  dei
presidi  diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati,
degli stabilimenti termali, delle case di cura private e  dei  centri
di  riabilitazione,  l'Assessore  Regionale alla Sanita', avvalendosi
dei  Servizi  della  U.S.L.  territorialmente   competente,   dispone
periodiche ispezioni.
   Le  ispezioni di cui sopra possono essere effettuate, altresi', in
qualunque  momento,  su  iniziativa  della  U.S.L.   territorialmente
competente.
   E'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del pagamento di una
somma da L. 10.000.000 a L. 20.000.000 chiunque apre  o  mantiene  in
esercizio  presidi  diagnostici,  curativi  ed ambulatoriali privati,
stabilimenti termali, case di cura private e centri di riabilitazione
senza l'autorizzazione del  Presidente  della  Giunta  Regionale.  E'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
L. 1.000.000 a L. 10.000.000 chi, dopo aver ottenuto l'autorizzazione
modifichi la struttura, la funzionalita', le dotazioni ed ogni  altra
caratteristica   della  istituzione  sanitaria,  oppure  ne  sospenda
l'attivita', senza giusta causa, per un periodo superiore a due mesi.
   Fermo  restando le sanzioni amministrative di cui ai due commi che
precedono, da irrogarsi in conformita' dei principi e delle procedure
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi  di  particolare
gravita'   il   Presidente   della   Giunta  Regionale,  su  proposta
dell'Assessore alla Sanita', puo' inoltre revocare con  provvedimento
motivato  l'autorizzazione  concessa ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale n. 15/1994 e dell'art. 43 della legge n. 833/1978.