IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Vigilanza e sanzioni Allo scopo di verificare la rispondenza dei requisiti e del funzionamento delle istituzioni sanitarie private alle disposizioni dell'art. 43 della legge n. 833/1978 e della legge regionale n. 15/1994, e garantire il corretto espletamento dell'attivita' dei presidi diagnostici, curativi e riabilitativi ambulatoriali privati, degli stabilimenti termali, delle case di cura private e dei centri di riabilitazione, l'Assessore Regionale alla Sanita', avvalendosi dei Servizi della U.S.L. territorialmente competente, dispone periodiche ispezioni. Le ispezioni di cui sopra possono essere effettuate, altresi', in qualunque momento, su iniziativa della U.S.L. territorialmente competente. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 20.000.000 chiunque apre o mantiene in esercizio presidi diagnostici, curativi ed ambulatoriali privati, stabilimenti termali, case di cura private e centri di riabilitazione senza l'autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 chi, dopo aver ottenuto l'autorizzazione modifichi la struttura, la funzionalita', le dotazioni ed ogni altra caratteristica della istituzione sanitaria, oppure ne sospenda l'attivita', senza giusta causa, per un periodo superiore a due mesi. Fermo restando le sanzioni amministrative di cui ai due commi che precedono, da irrogarsi in conformita' dei principi e delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di particolare gravita' il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanita', puo' inoltre revocare con provvedimento motivato l'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 15/1994 e dell'art. 43 della legge n. 833/1978.