IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
1. La presente legge prevede il riordino della legislazione regionale
in   materia  di  programmazione  e  pianificazione  territoriale  ed
urbanistica, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
a) realizzare, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3  della
legge 8 giugno 1990, n. 142, un efficiente sistema delle autonomie al
servizio dello sviluppo economico, sociale e civile;
b)   valorizzare   il   ruolo   e  l'attivita'  di  programmazione  e
pianificazione territoriale  ed  urbanistica  delle  Province  e  dei
Comuni,  razionalizzando  l'esercizio  delle competenze attribuite ai
diversi livelli istituzionali;
c) precisare il raccordo funzionale tra  i  diversi  strumenti  della
programmazione e della pianificazione;
d)  semplificare  i  procedimenti  amministrativi per la approvazione
degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica,  anche
adeguando la loro modalita' di formazione ed approvazione;
e) disciplinare i programmi integrati di intervento ed i procedimenti
relativi alle concessioni edilizie comunali.
2.  Con  ulteriori  atti  legislativi,  sara'  completato il riordino
organico della materia relativa alla pianificazione  territoriale  ed
urbanistica, con prioritario riguardo alle esigenze:
a)   di   tutela  e  valorizzazione  delle  componenti  ambientali  e
paesaggistiche;
b) di riqualificazione e  sviluppo  del  territorio  regionale  e  di
innovazione   del   tessuto  produttivo  di  adeguamento  delle  reti
infrastrutturali e dei servizi;
c) di miglioramento qualitativo delle strutture urbane e  dell'intero
sistema insediativo regionale.