IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La presente legge prevede il riordino della legislazione regionale in materia di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di perseguire i seguenti obiettivi: a) realizzare, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, un efficiente sistema delle autonomie al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile; b) valorizzare il ruolo e l'attivita' di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica delle Province e dei Comuni, razionalizzando l'esercizio delle competenze attribuite ai diversi livelli istituzionali; c) precisare il raccordo funzionale tra i diversi strumenti della programmazione e della pianificazione; d) semplificare i procedimenti amministrativi per la approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, anche adeguando la loro modalita' di formazione ed approvazione; e) disciplinare i programmi integrati di intervento ed i procedimenti relativi alle concessioni edilizie comunali. 2. Con ulteriori atti legislativi, sara' completato il riordino organico della materia relativa alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con prioritario riguardo alle esigenze: a) di tutela e valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche; b) di riqualificazione e sviluppo del territorio regionale e di innovazione del tessuto produttivo di adeguamento delle reti infrastrutturali e dei servizi; c) di miglioramento qualitativo delle strutture urbane e dell'intero sistema insediativo regionale.