(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 3
                        dell'8 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
             CONSTATATA L'ESECUTIVITA' DEL PROVVEDIMENTO
                              Promulga
il seguente regolamento regionale:
 
                               Art. 1.
Concessione   dei  contributi  di  cui  all'articolo  5  della  legge
   regionale 8 marzo 1994 n. 11 (Interventi regionali in favore della
   famiglia)
 
  1. Entro il 31 maggio di ogni anno, l'organo  regionale  competente
concede  i  contributi  di cui all'articolo 5 della legge regionale 8
marzo 1994 n. 11 (Interventi regionali in favore della  famiglia)  ai
comuni o alle comunita' inontane, se e in quanto delegate dai singoli
comuni,  sulla  base  dei  criteri  previsti  dalla deliberazione del
Consiglio regionale di cui  all'articolo  11,  comma  1  della  legge
regionale n. 11/1994.