(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 3 dell'8 febbraio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CONSTATATA L'ESECUTIVITA' DEL PROVVEDIMENTO Promulga il seguente regolamento regionale: Art. 1. Concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 marzo 1994 n. 11 (Interventi regionali in favore della famiglia) 1. Entro il 31 maggio di ogni anno, l'organo regionale competente concede i contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 marzo 1994 n. 11 (Interventi regionali in favore della famiglia) ai comuni o alle comunita' inontane, se e in quanto delegate dai singoli comuni, sulla base dei criteri previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 11, comma 1 della legge regionale n. 11/1994.