(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
           Trentino-Alto Adige n. 55 del 6 dicembre 1994)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  della  legge  provinciale22
dicembre  1983,  n.  46  approvato  con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n.
18-13/Legisl.  su conforme deliberazione della Giunta provinciale  n.
12100 del 23 novembre 1984;
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n. 9966 del 7
novembre 1986;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  11
dicembre 1986, n. 11-35/Legisl.;
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 14047 del 30
dicembre 1986;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  31
dicembre 1986, n. 16-40/Legisl.;
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 6047 del 25
giugno 1987;
  Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale  1  luglio
1987, n. 9-49/Legisl.;
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 14931 del 23
dicembre 1987;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  24
dicembre 1987, n. 15-55/Legisl.;
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 10128 del 9
settembre 1988;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  14
settembre 1988, n. 8-63/Legisl.;
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 16374 del 22
dicembre 1988;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  29
dicembre 1988, n. 13-68/Legisl.;
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n. 9073 del 4
agosto 1989;
  Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 10  agosto
1989, n. 10-8/Legisl.;
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 16412 del 21
dicembre 1989;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  27
dicembre 1989, n. 15-13/Legisl.;
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale n. 6012 del 25
maggio 1990;
  Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30  maggio
1990, n. 12-25/Legisl.;
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 15756 di data 22
novembre 1991;
  Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 dicembre
1991, n. 21-51/Legisl.;
  Vista  la deliberazione della Giunta provinciale n. 7399 di data 21
maggio 1992;
  Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 28  maggio
1992, n. 5-58/Legisl.;
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 17845 del 14
dicembre 1992;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  provinciale  28
dicembre 1992, n. 22-75/Legisl;
  Vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n. 4336 del 5
aprile 1993;
  Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 15  aprile
1993, n. 7-86/Legisl.;
  Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 16965 di data 19
novembre 1993;
  Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale di data 26
novembre 1993, n. 23-102/Legisl.;
  Vista  la  deliberazione della Giunta provinciale n. 9618 datato 29
luglio 1994;
  Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale di data  1
agosto 1994, n. 11-9/Legisl.;
  Vista  la deliberazione della Giunta provinciale n. 13456 datato 21
ottobre 1994;
 
                              Decreta:
 
  E' approvata la modificazione del Regolamento di  esecuzione  della
legge  provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P.  13
dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. nel testo che, allegato  al  presente
decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione  Trentino-Alto  Adige.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
   Trento, 25 ottobre 1994
       Il Presidente della Giunta provinciale
ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 novembre 1994
Registro n. 3, foglio n. 195 - Raeli
 
                             ----------
 
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.P.
22 DICEMBRE 1983, N. 46
 
  All'Allegato 1 "Tabelle merceologiche"  e'  apportata  la  seguente
modificazione:
  "Alla  tabella  merceologica  Il  "Carni di tulle le specie animali
(escluse quelle equine e di bassa macelleria), fresche, conservate  e
comunque  preparate  e  confezionate,  frattaglie,  salumi,  uova" e'
aggiunto il seguente punto:
  11. Altri prodotti alimentari a base  di  carni-uova.  (Gli  stessi
possono essere posti in vendita comunque preparati e confezionati, ed
anche allo stato di precotti. La cottura puo' essere effettuata anche
nell'esercizio,     fatta     salva    l'osservanza    delle    norme
igienico/sanitarie).".