(Pubblicata nell'edizione straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 24 del 2 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha approvato il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Ai Comuni sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 en. 431/85 per tutti gli interventi ricadenti nelle zone A, B ed E ai sensi del DM 1444/68, degli strumenti urbanistici generali vigenti. 2. Alle Province sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesistica per interventi ricadenti nelle altre zone previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 8 successivo.