(Pubblicata nell'edizione straord. del  Bollettino ufficiale
           della regione Calabria n. 24 del 2 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                        Ha approvato il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Ai  Comuni  sono  delegate  le  funzioni  relative  al rilascio
dell'autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi  n.  1497/39  en.
431/85  per  tutti  gli  interventi ricadenti nelle zone A, B ed E ai
sensi del DM 1444/68, degli strumenti urbanistici generali vigenti.
  2. Alle Province sono delegate le  funzioni  relative  al  rilascio
dell'autorizzazione  paesistica  per interventi ricadenti nelle altre
zone  previste  dagli  strumenti  urbanistici  generali  vigenti,  ad
eccezione degli interventi di cui all'art. 8 successivo.