L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Definizioni 1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, scoperte o coperte. 2. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto: a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana; b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o piu' giorni della settimana indicati dall'interessato; c) su qualsiasi area, purche' in forma itinerante. 3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1. 4. Ai fini della presente legge: a) per "registro" s'intende il registro di cui alla legge il giugno 1971, n. 426, ivi incluso l'annesso elenco speciale previsto all'articolo 9 di tale legge; b) per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprieta' privata gravate da servitu' di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; c) per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilita' che viene data in concessione al titolare dell'attivita'; d) per "somministrazione di alimenti e bevande" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati; e) per "fiera locale" o "mercato locale" o "fiera" o "mercato" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a cio' destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attivita'; f) per "fiere mercato" o "sagre" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festivita' locali o circostanze analoghe; g) per "numero di presenze" in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si e' presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita'; h) per "vendita a domicilio" si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande; i) per "settore merceologico" si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto); l) per "specializzazioni merceologiche" si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dello articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti; m) per UPICA si intende l'Ufficio provinciale della industria, del commercio, dell'artigianato; n) per "camera" si intende la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio.