L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1
                             Definizioni
 
  1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita  di  merci
al  dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio  marittimo,
o  su  aree  private  delle  quali il comune abbia la disponibilita',
attrezzate o meno, scoperte o coperte.
  2. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto:
   a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale
per  essere  utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante
tutta la settimana.  Viene  definito  uso  quotidiano  per  tutta  la
settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque
giorni la settimana;
   b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale
per  essere  utilizzate  solo  in  uno  o piu' giorni della settimana
indicati dall'interessato;
   c) su qualsiasi area, purche' in forma itinerante.
  3. Per mercati rionali si intendono le  aree  attrezzate  destinate
all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.
  4. Ai fini della presente legge:
   a)  per  "registro"  s'intende  il  registro  di cui alla legge il
giugno 1971, n. 426, ivi incluso l'annesso elenco  speciale  previsto
all'articolo 9 di tale legge;
   b)  per  "aree  pubbliche"  si  intendono  strade, canali, piazze,
comprese quelle di proprieta' privata gravate da servitu' di pubblico
passaggio ed ogni altra area di qualunque  natura  destinata  ad  uso
pubblico;
   c)  per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata
di  cui  il  comune  abbia  la  disponibilita'  che  viene  data   in
concessione al titolare dell'attivita';
   d)  per  "somministrazione  di  alimenti  e bevande" si intende la
vendita di tali prodotti effettuata unitamente  alla  predisposizione
di   impianti  o  attrezzature  per  consentire  agli  acquirenti  di
consumare sul posto i prodotti acquistati;
   e) per "fiera locale" o "mercato locale" o "fiera" o "mercato"  si
intende  l'afflusso,  anche  stagionale, nei giorni stabiliti e sulle
aree  a  cio'  destinate  di  operatori  autorizzati  ad   esercitare
l'attivita';
   f)  per  "fiere  mercato"  o  "sagre" si intendono fiere o mercati
locali  che  si  svolgono  in  occasione  di  festivita'   locali   o
circostanze analoghe;
   g)  per  "numero  di  presenze"  in  una  fiera  o  mercato o area
demaniale marittima si intende il numero delle volte che  l'operatore
si  e'  presentato  in  tale fiera o mercato o area, prescindendo dal
fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita';
   h) per "vendita a domicilio"  si intende la vendita di prodotti al
consumatore effettuata non solo nella sua privata  dimora,  ma  anche
nei  locali  di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di
cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande;
   i) per "settore merceologico" si intende l'insieme dei prodotti  o
alimentari   (settore  alimentare)  o  non  alimentari  (settore  non
alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto);
   l) per "specializzazioni merceologiche" si  intendono  le  tabelle
merceologiche  stabilite  ai  sensi  dello articolo 37 della legge 11
giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti;
   m) per UPICA si intende l'Ufficio provinciale della industria, del
commercio, dell'artigianato;
   n) per "camera" si intende  la  camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura, competente per territorio.