(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 12 del 4 marzo 1995) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Sino all'approvazione del piano regionale dei materiali da cava di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, le autorizzazioni relative ad attivita' estrattive del marmo e delle altre pietre per uso ornamentale sono concesse dall'ingegnere capo del distretto minerario nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la quale e' corredata dei seguenti documenti: a) estratto della mappa catastale interessata alla attivita' estrattiva; b) relazione geomineraria corredata di planimetrie quotate e sezioni rappresentanti le modalita' di coltivazioni proposte, con l'indicazione del tipo di materiale da estrarre, del volume della produzione preventivata, della durata della coltivazione, dei macchinari e delle unita' lavorative da impiegare; c) dichiarazione di disponibilita' dell'area e di inesistenza di vincoli archeologici, paesaggistici, idrogeologici e forestali. Qualora l'area da utilizzare sia sottoposta a vincolo, il richiedente allega all'istanza il nulla osta rilasciato dall'amministrazione competente; d) attestato di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22. 2. La certificazione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si intende rilasciata positivamente qualora l'amministrazione competente non si sia pronunciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. 3. Per le attivita' di cui al comma 1 si prescinde dai pareri di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, e dal nulla osta di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181, e la distanza di cui alla lettera d) dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 e' determinata con ordinanza del sindaco anche in deroga alla distanza ivi indicata con un minimo di cinquanta metri.