(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della  regione Sicilia n. 12
                          del 4 marzo 1995)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Sino all'approvazione del piano regionale dei materiali da cava
di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1980, n.  127,
le  autorizzazioni relative ad attivita' estrattive del marmo e delle
altre pietre per uso ornamentale sono  concesse  dall'ingegnere  capo
del  distretto  minerario nel termine di centoventi giorni dalla data
di presentazione dell'istanza, la quale  e'  corredata  dei  seguenti
documenti:
   a)  estratto  della  mappa  catastale  interessata  alla attivita'
estrattiva;
   b) relazione  geomineraria  corredata  di  planimetrie  quotate  e
sezioni  rappresentanti  le  modalita'  di coltivazioni proposte, con
l'indicazione del tipo di materiale da  estrarre,  del  volume  della
produzione   preventivata,   della  durata  della  coltivazione,  dei
macchinari e delle unita' lavorative da impiegare;
   c) dichiarazione di disponibilita' dell'area e di  inesistenza  di
vincoli   archeologici,  paesaggistici,  idrogeologici  e  forestali.
Qualora l'area da utilizzare sia sottoposta a vincolo, il richiedente
allega all'istanza  il  nulla  osta  rilasciato  dall'amministrazione
competente;
   d)  attestato di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 marzo
1982, n. 22.
  2.  La certificazione di cui alle lettere c) e d) del  comma  1  si
intende rilasciata positivamente qualora l'amministrazione competente
non si sia pronunciata entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla richiesta.
  3.    Per le attivita' di cui al comma 1 si prescinde dai pareri di
cui all'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1980, n.  127,  e
dal  nulla  osta  di  cui  all'articolo  5  della  legge regionale 29
dicembre 1981,  n.  181,  e  la  distanza  di  cui  alla  lettera  d)
dell'articolo  7  della  legge  regionale  15  maggio  1991, n. 24 e'
determinata con ordinanza del sindaco anche in deroga  alla  distanza
ivi indicata con un minimo di cinquanta metri.