(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della  regione Umbria n. 12
                         dell'8 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  1  della  legge  regionale  17  maggio  1980,  n.  45, gia'
sostituito dall'art. 1 della legge regionale I aprile 1985, n. 15, e'
ulteriormente sostituito dal seguente:
 
                               Art. 1.
                       (Commissioni d'esame).
 
  "1. Le commissioni d'esame dei concorsi per  l'accesso  all'impiego
regionale  e  per  la  progressione del personale nel ruolo regionale
sono cosi' composte:
   a) per le qualifiche funzionali dalla V alla VI:
   1  presidente:  dirigente  regionale  esperto  nelle  materie   di
concorso   o   esperto  esterno  con  i  requisiti  richiesti  per  i
componenti;
   2 componenti: due esperti di provata competenza nelle materie  del
concorso;
   b) per le qualifiche funzionali dalla VII alla VIII:
  1   presidente:   dirigente   regionale   o   di   altra   pubblica
amministrazione esperto nelle materie di concorso con anzianita'  non
inferiore  a  cinque anni o esperto esterno con i requisiti richiesti
per i componenti;
  2 componenti: due esperti di provata competenza nelle  materie  del
concorso, scelti tra i dipendenti regionali e di altri enti pubblici,
con  qualifica  non  inferiore  a  quella  per la quale e' indetto il
concorso, docenti universitari, magistrati  o  liberi  professionisti
iscritti all'albo da almeno dieci anni;
   c) per la dirigenza:
  1   presidente:   dirigente   regionale   o   di   altra   pubblica
amministrazione esperto nelle  materie  di  concorso  con  anzianita'
dirigenziale  non  inferiore  a  dieci  anni  o esperto esterno con i
requisiti richiesti per i componenti;
  2 componenti: due esperti di provata competenza nelle  materie  del
concorso,  scelti  tra i dirigenti regionali e di altri enti pubblici
con anzianita' dirigenziale non  inferiore  a  cinque  anni,  docenti
universitari  di  prima  e  seconda  fascia, magistrati con qualifica
equiparata a consigliere di Stato o superiore, liberi  professionisti
iscritti  all'albo  da  almeno  dieci anni. Almeno uno dei componenti
deve essere in  possesso  di  conoscenze  tecniche  e  di  un'alta  e
qualificata  esperienza  in  materia di organizzazione della pubblica
amministrazione e di gestione delle risorse.
  2. Almeno uno dei  componenti  delle  commissioni  d'esame  per  le
qualifiche  VII  e  VIII  e  per  la  dirigenza  devono essere scelti
all'esterno dell'amministrazione regionale.
  3. Non possono far parte delle commissioni  d'esame  i  consiglieri
regionali,  coloro che ricoprono cariche nelle segreterie provinciali
e regionali dei partiti e delle forze politiche, nonche' i componenti
degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.
  4. Almeno un terzo dei  componenti  delle  commissioni  d'esame  e'
riservato  alle donne, salva motivata impossibilita' e fermi restando
i principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
  5.  Possono  essere  nominati   presidenti   e   componenti   delle
commissioni  d'esame  anche  dirigenti o esperti in pensione, purche'
risultino  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  al  momento  del
collocamento a riposo.
  6.  Nei  procedimenti  di  selezione di cui all'art. 11 della legge
regionale 13 gennaio 1990, n. 1 e in conformita'  della  disposizione
di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 36 del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  come  sostituito  dall'art.  17 del decreto
legislativo  23  dicembre  1993,   n.   546,   nonche'   per   quelli
eventualmente  previsti  per  la progressione. del personale di ruolo
dalle  rispettive  qualifiche  inferiori  alla  III  e  IV  qualifica
funzionale,  le  commissioni d'esame sono costituite con le modalita'
di cui alla lett. a) del comma 1.
  7.  Le  funzioni  di  segretario  delle  commissioni  d'esame  sono
espletate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla
VII.
  8.  Le commissioni d'esame sono nominate con decreto del Presidente
della Giunta regionale, previa deliberazione  conforme  della  Giunta
medesima,  e  previa  deliberazione  dell'Ufficio  di  presidenza del
Consiglio in caso di concorsi per la  copertura  di  posti  assegnati
agli uffici del Consiglio regionale".