(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n, 25
                         del 13 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                             Definizione
 
  1.  E  attivita'  ricettiva  di tipo extralberghiero quella diretta
alla produzione di servizi per ospitalita' esercitata nelle strutture
ricettive di cui alla presente legge.
  2. Gli esercizi ricettivi extralberghieri  sono  classificati,  per
esigenze  di pubblico interesse e ai fini di una corretta ospitalita'
turistica, in base ai requisiti indicati nelle tabelle allegate.