(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n, 25 del 13 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Definizione 1. E attivita' ricettiva di tipo extralberghiero quella diretta alla produzione di servizi per ospitalita' esercitata nelle strutture ricettive di cui alla presente legge. 2. Gli esercizi ricettivi extralberghieri sono classificati, per esigenze di pubblico interesse e ai fini di una corretta ospitalita' turistica, in base ai requisiti indicati nelle tabelle allegate.