(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 25
                         del 13 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. La Regione Calabria riconosce le libere Associazioni "Pro  Loco"
fondate  sul volontariato come un efficace strumento della promozione
turistica di base e di socialita' civica. L'attivita' delle Pro  Loco
consiste:
   a) per le Pro Loco di promozione turistica:
    1) politica dell'accoglienza;
    2) tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali;
    3)  promozione  di  iniziative  atte a favorire la conoscenza, lo
sviluppo  e  la  valorizzazione   delle   localita'   e   delle   sue
specificita';
    4)  sensibilizzazione  delle autorita' competenti su problemi che
riguardano il turismo locale;
   b) per le Pro Loco di socialita':
    1) attivita' volta a favorire  momenti  di  aggregazione  sociale
della comunita';
    2)  attivita'  volta  all'individuazione  e  valorizzazione degli
aspetti caratteriali (cultura storia tradizioni usi artigianato)  dei
paesi;
    3) valorizzazione del folklore;
    4) tutela e valorizzazione delle etnie;
    5) tutela del patrimonio linguistico.
  2.  Le Pro Loco di promozione turistica oltre alle attivita' di cui
al punto a) svolgono anche le attivita' di cui al punto b).