(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 25 del 13 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Calabria riconosce le libere Associazioni "Pro Loco" fondate sul volontariato come un efficace strumento della promozione turistica di base e di socialita' civica. L'attivita' delle Pro Loco consiste: a) per le Pro Loco di promozione turistica: 1) politica dell'accoglienza; 2) tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali; 3) promozione di iniziative atte a favorire la conoscenza, lo sviluppo e la valorizzazione delle localita' e delle sue specificita'; 4) sensibilizzazione delle autorita' competenti su problemi che riguardano il turismo locale; b) per le Pro Loco di socialita': 1) attivita' volta a favorire momenti di aggregazione sociale della comunita'; 2) attivita' volta all'individuazione e valorizzazione degli aspetti caratteriali (cultura storia tradizioni usi artigianato) dei paesi; 3) valorizzazione del folklore; 4) tutela e valorizzazione delle etnie; 5) tutela del patrimonio linguistico. 2. Le Pro Loco di promozione turistica oltre alle attivita' di cui al punto a) svolgono anche le attivita' di cui al punto b).