(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 8 del 13 febbraio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 17, si aggiungono i seguenti commi: 2. L'Artigiancassa utilizzera' il conferimento regionale comprendendo nell'impegno l'intero ammontare del contributo calcolato sulla base del piano di rimborso dei singoli prestiti. 3. L'intervento di cui al comma precedente non sostituisce quello statale, in quanto, una volta assegnate le risorse da parte dello Stato, i fondi regionali anticipati rientrano nelle disponibilita' da destinarsi agli scopi di cui al predetto articolo 6 della legge regionale 4 maggio 1987, n. 28. 4. ll conferimento regionale non utilizzato nell'esercizio finanziario, puo' essere utilizzato dall'Artigiancassa negli anni successivi a quello in cui e' stato effettuato il conferimento. 5.Agli interventi effettuati a valere sul conferimento regionale di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della predetta legge regionale 4 maggio 1987, n. 28. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. 7 febbraio 1995 GRASSO