(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 8
                        del 13 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                           Articolo unico
 
  Dopo  il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 aprile
1993, n. 17, si aggiungono i seguenti commi:
  2.   L'Artigiancassa   utilizzera'   il   conferimento    regionale
comprendendo nell'impegno l'intero ammontare del contributo calcolato
sulla base del piano di rimborso dei singoli prestiti.
  3.  L'intervento  di cui al comma precedente non sostituisce quello
statale, in quanto, una volta assegnate le  risorse  da  parte  dello
Stato, i fondi regionali anticipati rientrano nelle disponibilita' da
destinarsi  agli  scopi  di  cui  al  predetto articolo 6 della legge
regionale 4 maggio 1987, n. 28.
  4.  ll  conferimento  regionale   non   utilizzato   nell'esercizio
finanziario,  puo'  essere  utilizzato  dall'Artigiancassa negli anni
successivi a quello in cui e' stato effettuato il conferimento.
  5.Agli interventi effettuati a valere sul conferimento regionale di
cui al presente articolo non si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3 della predetta legge regionale 4 maggio 1987, n. 28.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
  E' fatto obbligo, a chiunque  spetti,  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Campania.
   7 febbraio 1995
                               GRASSO