(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 31 del 9 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della societa' civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunita' regionale. 2. A tal fine la Regione favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attivita', sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettivita'. 3. La Regione inoltre sostiene le attivita' degli Enti locali volte a valorizzare le realta' associative presenti sul territorio.