(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                       n. 31 del 9 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.     La     Regione    Emilia-Romagna    riconosce    il    ruolo
dell'associazionismo  come  espressione  di  impegno  sociale  e   di
autogoverno  della  societa' civile e ne valorizza la funzione per la
partecipazione alla vita della comunita' regionale.
  2. A tal fine la Regione  favorisce  il  pluralismo  e  l'autonomia
delle  associazioni  e  ne  sostiene le attivita', sia quelle rivolte
agli associati che quelle rivolte a tutta la collettivita'.
  3. La Regione inoltre sostiene le attivita' degli Enti locali volte
a valorizzare le realta' associative presenti sul territorio.