(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                       n. 32 del 9 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art 1.
 
  1.   Le   funzioni   amministrative  esercitate  mediante  l'intesa
interregionale per la navigazione interna  sul  fiume  Po  e  idrovie
collegate concordata ai sensi degli artt. 8 e 98 del D.P.R. 24 luglio
1977,  n.  616,  tra  le  Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e
Piemonte e regolate dalle Leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15  e  16
febbraio  1982, n.  9 della Regione Emilia-Romagna; 7 giugno 1980, n.
82 e 30 aprile 1982, n. 24 della Regione Lombardia; 10  agosto  1979,
n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7 della Regione Veneto; 3 settembre 1981,
n.  40  della  Regione  Piemonte,  sono  disciplinate da una apposita
convenzione.
  2. Alla data della sottoscrizione della convenzione  sono  abrogate
le  Leggi regionali 15/80 e 9/82 richiamate. al comma 1 emanate dalla
Regione Emilia-Romagna e cessano di avere efficacia le
convenzioni da esse approvate. La stessa convenzione puo' ridefinire,
con decorrenza dal 10 gennaio 1993, i meccanismi di  riparto  fra  le
Regioni  degli  oneri derivanti dalla gestione delle funzioni e delle
attivita'.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
   Bologna, 7 marzo 1995
                         PIER LUIGI BERSANI