(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 32 del 9 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELlA GIUNTA REGIONALE Promuga la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell'art. 1 della L.R. 8 settembre 1981, 11. 36, sono inseriti i seguenti: "La Regione e' autorizzata a finanziare interventi anche su strutture di proprieta' di enti, societa', associazioni e fondazioni sulla base del vincolo di destinazione delle strutture a servizi per studenti. La durata del vincolo di destinazione e' stabilita dal Consiglio regionale entro un limite minimo di cinque anni e massimo di trenta anni, sulla base della natura dell'intervento e dell'importo della spesa.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 7 marzo 1995 PIER LUIGI BERSANI