(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 22 febbraio 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme"; Visto il D.P.G.R. 1 giugno 1989, n. 0233/Pres., registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1989, registro 12, foglio 166, che ha approvato il Regolamento per le dichiarazioni temporaneamente sostitutive, ai sensi dell' art. 3 della legge n. 15/1968; Visto l'art. 26, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, che prevede l'adozione di misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini, di cui alla legge n. 15/1968; Visto il D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130, "Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive"; Considerato che il D.P.R. n. 130/1994 ha disciplinato il procedimento di presentazione delle dichiarazioni sostitutive e ha individuato un elevato numero di casi nei quali e' ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva, al fine di semplificare e agevolare il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione; Ritenuto opportuno sostituire il Regolamento vigente in modo da favorire un ricorso piu' ampio all'autocertfficazione e disciplinare il relativo procedimento; Sentito il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che si e' espresso favorevolmente in merito, nella seduta del 13 dicembre 1994; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 6205 del 20 dicembre 1994; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Decreta: E' approvato il "Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive" nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trieste, addi 4 gennaio 1995 GUERRA Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 2 febbraio 1995 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 81 ------ Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive. Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento contiene disposizioni attuative in materia di dichiarazioni sostitutive, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e si applica all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali ed a quelli individuati, ai sensi della normativa regionale vigente, quali Enti strumentali della Regione.