(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
          Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 22 febbraio 1995)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista  la  legge  4  gennaio  1968,  n.  15  recante  "Norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme";
  Visto il D.P.G.R. 1 giugno 1989,  n.  0233/Pres.,  registrato  alla
Corte  dei  conti  il 13 luglio 1989, registro 12, foglio 166, che ha
approvato  il  Regolamento  per  le   dichiarazioni   temporaneamente
sostitutive, ai sensi dell' art. 3 della legge n. 15/1968;
  Visto  l'art. 26, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1992, n.
29, che prevede l'adozione di misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione  e
di  presentazione  di atti e documenti da parte dei cittadini, di cui
alla legge n. 15/1968;
  Visto il D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130, "Regolamento recante norme
attuative  della  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  con  particolare
riferimento  all'art.  3  e  ad  altre  disposizioni  in  materia  di
dichiarazioni sostitutive";
  Considerato   che   il   D.P.R.  n.  130/1994  ha  disciplinato  il
procedimento di presentazione delle dichiarazioni  sostitutive  e  ha
individuato  un  elevato  numero  di  casi  nei  quali  e' ammessa la
dichiarazione temporaneamente sostitutiva, al fine di semplificare  e
agevolare il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione;
  Ritenuto  opportuno  sostituire  il  Regolamento vigente in modo da
favorire un ricorso piu' ampio all'autocertfficazione e  disciplinare
il relativo procedimento;
  Sentito il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che
si e' espresso favorevolmente in merito, nella seduta del 13 dicembre
1994;
  Su  conforme  deliberazione  della  Giunta regionale n. 6205 del 20
dicembre 1994;
  Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
 
                              Decreta:
 
  E' approvato il "Regolamento recante norme attuative della legge  4
gennaio  1968,  n.  15,  con  particolare riferimento all'art. 3 e ad
altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive" nel testo
allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e
sostanziale.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
  Il  presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
   Trieste, addi 4 gennaio 1995
                               GUERRA
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 2 febbraio 1995
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 81
 
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Regolamento recante norme attuative della legge 4  gennaio  1968,  n.
15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in
materia di dichiarazioni sostitutive.
 
                               Art. 1.
                  Oggetto ed ambito di applicazione
 
  1.  Il  presente  Regolamento  contiene  disposizioni  attuative in
materia di dichiarazioni sostitutive, ai sensi della legge 4  gennaio
1968,  n.  15,  e si applica all'Amministrazione regionale, agli Enti
regionali ed a quelli individuati, ai sensi della normativa regionale
vigente, quali Enti strumentali della Regione.