(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13
                        del 9 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Unificazione delle procedure.
 
  1.   Le   procedure   del  finanziamento  regionale  relativo  agli
interventi previsti, nel settore  delle  attivita'  culturali,  dalle
leggi  regionali  33/1976,  29/1979,  11/1980, 12/1980, 89/1980, sono
disciplinate dalla presente legge.
  2. La disciplina si conforma ai principi della L.R. 9 giugno  1992,
n. 26.