(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del 9 febbraio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Unificazione delle procedure. 1. Le procedure del finanziamento regionale relativo agli interventi previsti, nel settore delle attivita' culturali, dalle leggi regionali 33/1976, 29/1979, 11/1980, 12/1980, 89/1980, sono disciplinate dalla presente legge. 2. La disciplina si conforma ai principi della L.R. 9 giugno 1992, n. 26.