(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13
                        del 9 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                           Articolo Unico
                      Modificazioni all'art. 10
                  della L.R. 11 agosto 1993, n. 60
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 10 della L.R. 11 agosto 1993, n. 60, e'
sostituito dal seguente:
  "1.  I soggetti che alla data di pubblicazione della presente legge
gestiscono attivita' di trasporto sanitario sono tenuti a  richiedere
l'autorizzazione prevista dall'art. 2 entro il 30 giugno 1996".
  2. Il comma 4 dell'articolo 10 della L.R. 11 agosto 1993, n. 60, e'
sostituito dal seguente:
  "4.   Ai  fini  della  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti
specifici, di cui alla tabella 1 prevista ai sensi dell'art. 8, comma
1, lett.  a), relativamente al personale  non  medico  con  specifico
addestramento  nell'attivita' di primo soccorso gia' in servizio alla
data del 28 febbraio 1995 presso le organizzazioni del  volontariato,
le  stesse  notificano entro il termine perentorio del 30 giugno 1995
alla unita' sanitaria locale competente per territorio  i  nominativi
dei  volontari in possesso di attestato di frequenza e superamento di
apposito corso svolto dalle associazioni medesime".
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarla farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 1 febbraio 1995
                               FRATINI
                Incaricato con DPGR 18/6/1993, n. 340
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il  28
dicembre  1994  ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 25
gennaio 1995.