(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13 del 9 febbraio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modificazioni all'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1989, n. 86 1. Il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1989, n. 86 e' cosi' sostituito: "La Giunta Regionale e' autorizzata a stipulare la convenzione di cui all'allegato A con le farmacie e le relative Organizzazioni Sindacali. La convenzione ha i contenuti di cui all'allegato A della presente legge".