(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 13
                        del 9 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
     Modificazioni all'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1989, n. 86
 
  1.  Il  comma  2  dell'art. 1 della L.R. 21 dicembre 1989, n. 86 e'
cosi' sostituito:
  "La Giunta Regionale e' autorizzata a stipulare la  convenzione  di
cui  all'allegato  A  con  le  farmacie  e le relative Organizzazioni
Sindacali. La convenzione ha i contenuti di cui all'allegato A  della
presente legge".