(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 15-bis del 22 febbraio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga il seguente regolamento: Art. 1. Tipologia 1. Gli allevamenti di selvaggina per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di animali con specifica destinazione al ripopolamento per uso venatorio e sono caratterizzati dall'utilizzazione di specifiche strutture ed impianti di allevamento (incubatrici, parchetti, voliere, ecc.). 2. Gli allevamenti possono produrre esclusivamente specie tipiche nazionali. 3. Nel caso di produzione di ungulati gli impianti dovranno essere localizzati preferibilmente su terreni permeabili, non proclivi al dissesto e dovranno essere dotati di recinzioni in modo da evitare la fuoriuscita degli animali.