(Pubblicato nel  Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 15-bis
                        del 22 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                              Tipologia
 
  1.  Gli  allevamenti  di  selvaggina per fini di ripopolamento sono
destinati alla produzione di animali con  specifica  destinazione  al
ripopolamento    per    uso    venatorio    e   sono   caratterizzati
dall'utilizzazione di specifiche strutture ed impianti di allevamento
(incubatrici, parchetti, voliere, ecc.).
  2.  Gli allevamenti possono produrre esclusivamente specie  tipiche
nazionali.
  3. Nel caso di produzione di ungulati gli impianti dovranno  essere
localizzati  preferibilmente  su  terreni permeabili, non proclivi al
dissesto e dovranno essere dotati di recinzioni in modo da evitare la
fuoriuscita degli animali.