(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 del 24 gennaio 1995) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge Art. 1. Definizioni 1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, scoperte o coperte. 2. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto: a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana; b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o piu' giorni della settimana o del mese indicati dall'interessato; c) su qualsiasi area, purche' in forma itinerante. 3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all' esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.