(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
            Trentino-Alto Adige n. 4 del 24 gennaio 1995)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge
 
                               Art. 1.
                             Definizioni
 
  1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci
al  dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il  comune
abbia la disponibilita', attrezzate o meno, scoperte o coperte.
  2. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto:
   a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale
per  essere  utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante
tutta la settimana;
   b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale
per essere utilizzate solo in uno o piu' giorni della settimana o del
mese indicati dall'interessato;
   c) su qualsiasi area, purche' in forma itinerante.
  3. Per mercati rionali si intendono le  aree  attrezzate  destinate
all' esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1.