(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n. 11 del 28 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia
di disciplina di fiere, mostre  ed  esposizioni  ed  in  applicazione
dell'art.  2,  comma  primo,  lett. t), della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e  degli
artt.  26,  27  e  29  del decreto del Presidente della Repubblica 22
febbraio 1982, n. 182 (Norme di  attuazione  dello  statuto  speciale
della  regione  Valle  d'Aosta  per  la estensione alla regione delle
disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  24  luglio
1977,  n.  616  e  della  normativa  relativa agli enti soppressi con
l'art.  1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978,  n.  481,  convertito
nella  legge  21  ottobre  1978,  n.  641), coordina la distribuzione
temporale delle manifestazioni fieristiche aventi sede nella  regione
e   stabilisce   idonee  modalita'  di  organizzazione  delle  stesse
nell'interesse dei consumatori e delle imprese.