(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 11 del 14 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Finalita' della legge 1. Le disposizioni della presente legge stabiliscono i principi generali ed i criteri ai quali la regione Lombardia si attiene nell'organizzazione e nella gestione delle risorse umane con l'obiettivo di: a) assicurare la economicita', la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e favorire la semplificazione delle procedure amministrative per una tempestiva ed efficace erogazione dei servizi; b) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalita' del personale garantendo a tutti pari opportunita'; c) razionalizzare il costo del personale contenendone la spesa complessiva, diretta ed indiretta entro i vincoli della finanza pubblica; d) sostituire ed integrare la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato. 2. L'organizzazione strutturale, la specifica disciplina del rapporto dirigenziale e le relative funzioni dirigenziali sono regolate da apposita legge regionale. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' al personale degli enti dipendenti dalla Regione di cui all'art. 48 dello statuto regionale.