(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 11 del 14 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1
                        Finalita' della legge
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente legge stabiliscono i principi
generali ed i criteri  ai  quali  la  regione  Lombardia  si  attiene
nell'organizzazione   e   nella  gestione  delle  risorse  umane  con
l'obiettivo di:
   a) assicurare la economicita', la speditezza e la  rispondenza  al
pubblico   interesse   dell'azione   amministrativa   e  favorire  la
semplificazione delle procedure amministrative per una tempestiva  ed
efficace erogazione dei servizi;
   b)  promuovere  lo  sviluppo  delle  competenze  e  valorizzare la
professionalita' del personale garantendo a tutti pari opportunita';
   c) razionalizzare il costo del  personale  contenendone  la  spesa
complessiva,  diretta  ed  indiretta  entro  i  vincoli della finanza
pubblica;
   d) sostituire ed integrare la disciplina del lavoro  pubblico  con
quella del lavoro privato.
  2.   L'organizzazione  strutturale,  la  specifica  disciplina  del
rapporto  dirigenziale  e  le  relative  funzioni  dirigenziali  sono
regolate da apposita legge regionale.
  3.  Le  disposizioni  della presente legge si applicano altresi' al
personale degli enti dipendenti dalla  Regione  di  cui  all'art.  48
dello statuto regionale.