(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 19 del 9 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 e' modificato nel modo che segue: "Art. 1. - 1. Ai sensi dell' articolo 70, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, e' autorizzato, fino al 31 marzo 1995, l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1995 sulla base degli stanziamenti del progetto presentato al consiglio regionale e delle relative eventuali note di variazione, e con le modalita' stabilite nella proposta di legge di approvazione del bilancio medesimo.