(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 19
                          del 9 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'articolo  1  della  legge regionale 1 febbraio 1995, n. 14 e'
modificato nel modo che segue:
  "Art. 1. - 1. Ai sensi dell' articolo 70, terzo comma, della  legge
regionale  30  aprile  1980,  n. 25, e' autorizzato, fino al 31 marzo
1995, l'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno  1995
sulla  base  degli  stanziamenti del progetto presentato al consiglio
regionale e delle relative eventuali note di  variazione,  e  con  le
modalita'  stabilite  nella  proposta  di  legge  di approvazione del
bilancio medesimo.