(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 19
                          del 9 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. La funzione dirigenziale e' ordinata in un'unica qualifica e  in
un unico profilo professionale.
  2.  La giunta regionale individua le strutture organizzative per la
cui direzione si richiede il possesso di specifici diplomi di  laurea
e della relativa abilitazione professionale.
  3.  Nelle  strutture  organizzative complesse il dirigente preposto
alla  struttura   organizzativa   di   livello   piu'   elevato   e',
limitatamente  alla  durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente
preposto alla struttura organizzativa di livello inferiore.