(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 19 del 9 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. La funzione dirigenziale e' ordinata in un'unica qualifica e in un unico profilo professionale. 2. La giunta regionale individua le strutture organizzative per la cui direzione si richiede il possesso di specifici diplomi di laurea e della relativa abilitazione professionale. 3. Nelle strutture organizzative complesse il dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello piu' elevato e', limitatamente alla durata dell'incarico, sovraordinato al dirigente preposto alla struttura organizzativa di livello inferiore.