(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 39 del 13 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione considera di valore preminente tutte le iniziative rivolte a realizzare la piena integrazione delle persone in situazione di handicap, cosi' come definite dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2. A tale scopo promuove interventi, organizza e coordina servizi a favore delle persone di cui al comma 1, nei seguenti settori: a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'invalidita'; b) integrazione sociale; c) integrazione scolastica e formazione professionale; d) inserimento lavorativo; e) mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare e suo inserimento nel normale ambiente di vita, favorendo gli interventi rivolti alla partecipazione alle attivita' sociali, culturali, ricreative e sportive; f) informazione. 3. Le azioni di cui al comma 2 sono svolte in stretta collaborazione con le organizzazioni del settore privato sociale. Per settore privato sociale si intendono le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attivita' assistenziali, educative, di solidarieta' e tutela nei confronti di soggetti in situazioni di difficolta' e svantaggio.