(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 39
                         del 13 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  considera di valore preminente tutte le iniziative
rivolte  a  realizzare  la  piena  integrazione  delle   persone   in
situazione  di  handicap,  cosi'  come definite dall'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  2. A tale scopo promuove interventi, organizza e coordina servizi a
favore delle persone di cui al comma 1, nei seguenti settori:
   a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'invalidita';
   b) integrazione sociale;
   c) integrazione scolastica e formazione professionale;
   d) inserimento lavorativo;
   e) mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare  e  suo
inserimento  nel  normale  ambiente di vita, favorendo gli interventi
rivolti  alla  partecipazione  alle  attivita'  sociali,   culturali,
ricreative e sportive;
   f) informazione.
  3.   Le   azioni   di  cui  al  comma  2  sono  svolte  in  stretta
collaborazione con le organizzazioni del settore privato sociale. Per
settore privato sociale si intendono le organizzazioni senza scopo di
lucro che svolgono e promuovono attivita'  assistenziali,  educative,
di  solidarieta'  e tutela nei confronti di soggetti in situazioni di
difficolta' e svantaggio.