(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 14 marzo 1995)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Visto l'art. 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
  Vista la deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  63  del  13
gennaio 1995;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, ed in particolare gli articoli 533 e 54;
  Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 15 gennaio
1990, n. 1-14/Leg.;
  Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 dicembre
1991, n. 20-50/Leg.;
  Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 9 dicembre
1993, n. 24-103/Leg.;
  Visto l'articolo 44, comma 13, della legge provinciale 12 settembre
1994;
 
                              Decreta:
 
  1)   Di   emanare   le   seguenti  modificazioni  da  apportare  al
"Regolamento esecutivo dell'articolo 65 della  legge  provinciale  14
settembre  1979,  n.  7,  per  la disciplina della gestione contabile
della spesa provinciale tramite funzionari delegati" emanato  con  il
decreto  del  Presidente della Giunta Provinciale 15 gennaio 1990, n.
1-14/Leg., successivamente  modificato  con  decreto  del  Presidente
della Giunta Provinciale 4 dicembre 1991, n. 20-50/Leg. e decreto del
Presidente della Giunta Provinciale 9 dicembre 1993, n. 24-103/Leg.:
   a) all'articolo 8 e' aggiunto il seguente nuovo comma:
   "6.  Il  comma  5  non  si  applica  qualora  le  disposizioni che
disciplinano gli interventi nel settore in cui opera  il  funzionario
delegato prevedano limiti alla compensazione tra le diverse tipologie
di  spesa  piu'  restrittivi  rispetto a quelli stabiliti al medesimo
comma 5.";
   b) al comma 3 dell'articolo 23 le parole "entro la fine  del  mese
di  febbraio" sono sostituite dalle parole "entro la fine del mese di
gennaio";
   e) al comma 5 dell'articolo 25 viene aggiunto il seguente periodo:
"Per i funzionari delegati a favore dei quali  siano  state  disposte
nel precedente anno aperture di credito complessivamente superiori ai
10  miliardi,  il  termine  per  la  presentazione  dei rendiconti e'
prorogato  non  oltre  il  quindicesimo  giorno  del   secondo   mese
successivo al periodo cui si riferiscono.".
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione.
  E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1995
Registro n. 1, foglio n. 154 - Visca