(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 14 marzo 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 63 del 13 gennaio 1995; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare gli articoli 533 e 54; Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 15 gennaio 1990, n. 1-14/Leg.; Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 dicembre 1991, n. 20-50/Leg.; Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 9 dicembre 1993, n. 24-103/Leg.; Visto l'articolo 44, comma 13, della legge provinciale 12 settembre 1994; Decreta: 1) Di emanare le seguenti modificazioni da apportare al "Regolamento esecutivo dell'articolo 65 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, per la disciplina della gestione contabile della spesa provinciale tramite funzionari delegati" emanato con il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 15 gennaio 1990, n. 1-14/Leg., successivamente modificato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 4 dicembre 1991, n. 20-50/Leg. e decreto del Presidente della Giunta Provinciale 9 dicembre 1993, n. 24-103/Leg.: a) all'articolo 8 e' aggiunto il seguente nuovo comma: "6. Il comma 5 non si applica qualora le disposizioni che disciplinano gli interventi nel settore in cui opera il funzionario delegato prevedano limiti alla compensazione tra le diverse tipologie di spesa piu' restrittivi rispetto a quelli stabiliti al medesimo comma 5."; b) al comma 3 dell'articolo 23 le parole "entro la fine del mese di febbraio" sono sostituite dalle parole "entro la fine del mese di gennaio"; e) al comma 5 dell'articolo 25 viene aggiunto il seguente periodo: "Per i funzionari delegati a favore dei quali siano state disposte nel precedente anno aperture di credito complessivamente superiori ai 10 miliardi, il termine per la presentazione dei rendiconti e' prorogato non oltre il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al periodo cui si riferiscono.". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare. ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1995 Registro n. 1, foglio n. 154 - Visca