(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 14 del 22 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione dell'Umbria, nell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in armonia con quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto e con gli obiettivi del Piano generale dei trasporti, nonche' del Piano regionale integrato dei trasporti, persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto regionale e riconosce al trasporto pubblico locale un ruolo primario, promuovendo, anche con gli Enti locali, interventi finalizzati alla realizzazione del sistema integrato di trasporto e delle relative infrastrutture.