(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 14
                         del 22 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.   La   Regione   dell'Umbria,   nell'esercizio   delle  funzioni
amministrative  attribuite  con  il  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  14  gennaio  1972,  n.  5 e con il decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616,  in  armonia  con  quanto
disposto  dall'art.  21  dello  Statuto e con gli obiettivi del Piano
generale dei trasporti, nonche' del  Piano  regionale  integrato  dei
trasporti,  persegue  lo  sviluppo e il miglioramento del sistema del
trasporto regionale e riconosce al trasporto pubblico locale un ruolo
primario,  promuovendo,  anche  con  gli  Enti   locali,   interventi
finalizzati  alla  realizzazione del sistema integrato di trasporto e
delle relative infrastrutture.