(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta
                      n. 13 del 14 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                               Oggetto
 
  1. Le imprese artigiane, individuate ai sensi della legge regionale
20 maggio 1986,  n.  24  (Nuova  disciplina  dell'artigianato),  come
modificata  dalla legge regionale 26 maggio 1993, n. 50, che svolgono
attivita' di produzione di pane non  sono  tenute  ad  effettuare  il
turno di riposo settimanale nella giornata della domenica.