(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 13 del 14 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto 1. Le imprese artigiane, individuate ai sensi della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell'artigianato), come modificata dalla legge regionale 26 maggio 1993, n. 50, che svolgono attivita' di produzione di pane non sono tenute ad effettuare il turno di riposo settimanale nella giornata della domenica.