(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 51 del 24 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istruzione del difensore civico 1. Per le finalita' di cui all'art. 45 dello Statuto e' istituito nella regione Emilia-Romagna il Difensore civico. 2. La presente legge ne disciplina funzioni, modalita' di nomina e di azione. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle procedure preliminari all'elezione di cui agli artt. 6 (Inizio del procedimento) e 7 (Presentazione delle candidature e deliberazione) della legge stessa. 3. La Regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attivita' in condizioni di liberta' indipendenza, efficacia.