(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
        della regione Emilia-Romagna n. 51 del 24 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Istruzione del difensore civico
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 45 dello Statuto  e'  istituito
nella regione Emilia-Romagna il Difensore civico.
  2.  La presente legge ne disciplina funzioni, modalita' di nomina e
di azione. Per  quanto  non  espressamente  previsto  dalla  presente
legge,  si  applicano le disposizioni della legge regionale 27 maggio
1994, n. 24 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  ad  eccezione
delle procedure preliminari all'elezione di cui agli  artt. 6 (Inizio
del   procedimento)   e   7   (Presentazione   delle   candidature  e
deliberazione) della legge stessa.
  3. La Regione assicura  al  Difensore  civico,  non  sottoposto  ad
alcuna  forma  di  dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento
della  sua  attivita'  in  condizioni   di   liberta'   indipendenza,
efficacia.