(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
            Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 22 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                     Modificazione dell'art. 18
            della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32
 
  1.  L'art.  18  della  legge regionale n. 32/1987 e' sostituito dal
seguente:
 
                              "Art. 18.
                 Titoli per l'ammissione ai concorsi
 
  1. Per l'assunzione di educatori di asili-nido si segue di norma la
procedura del corso-concorso, con le modalita' previste dal contratto
nazionale di lavoro per il comparto delle autonomie locali.
  2. Per l'ammissione al corso-concorso di cui al comma 1,  oltre  ai
requisiti  generali  per l'accesso ai pubblici concorsi, e' richiesto
il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
   a)  diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado
preparatorio;
   b) diploma di maturita' magistrale;
   c) diploma di qualifica di assistente  per  l'infanzia  ovvero  di
operatore  dei  servizi sociali, conseguito dopo un corso triennale e
rilasciato da un Istituto professionale di Stato;
   d) diploma di maturita'  per  assistente  di  comunita'  infantile
ovvero  di  tecnico  dei  servizi  sociali,  conseguito dopo un corso
quinquennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato;
   e)  diploma  di  maturita'  tecnico-femminile  per  dirigenti   di
comunita'.
  3.  Il  possesso  del diploma di Stato di assistente per l'infanzia
ovvero  di  operatore  dei  servizi  sociali  costituisce  titolo  di
preferenza  per l'assegnazione a posti di servizio ai sensi dell'art.
2 della legge 30 aprile 1976, n. 338".