(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 22 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazione dell'art. 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 1. L'art. 18 della legge regionale n. 32/1987 e' sostituito dal seguente: "Art. 18. Titoli per l'ammissione ai concorsi 1. Per l'assunzione di educatori di asili-nido si segue di norma la procedura del corso-concorso, con le modalita' previste dal contratto nazionale di lavoro per il comparto delle autonomie locali. 2. Per l'ammissione al corso-concorso di cui al comma 1, oltre ai requisiti generali per l'accesso ai pubblici concorsi, e' richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; b) diploma di maturita' magistrale; c) diploma di qualifica di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali, conseguito dopo un corso triennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato; d) diploma di maturita' per assistente di comunita' infantile ovvero di tecnico dei servizi sociali, conseguito dopo un corso quinquennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato; e) diploma di maturita' tecnico-femminile per dirigenti di comunita'. 3. Il possesso del diploma di Stato di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 338".