(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 29 marzo 1995) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, che detta "Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 3 della legge medesima, che istituisce il catasto regionale delle grotte e stabilisce che l'impianto e la tenuta dello stesso siano disciplinati da un apposito regolamento, prevedendo che il relativo servizio possa essere affidato a sezione del C.A.I. specializzata in ricerche speleologiche; Visto il D.P.G.R. n. 0141/Pres. del 28 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1967, registro 2, foglio 302, con il quale sono state emanate le "Norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27"; Visto l'art. 105 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come integrato dall'art. 6 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 61, che attribuisce la compentenza alla tenuta ed all'aggiornamento del catasto regionale delle grotte alla Direzione regionale della pianificazione territoriale - Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali; Vista la relazione di data 27 settembre 1994, a firma del Direttore del predetto Servizio, con la quale vengono evidenziate le carenze che attualmente il succitato regolamento presenta, a quasi trent'anni dalla sua emanazione; Considerato che queste carenze possono essere colmate dettando nuove norme per l'impianto e la tenuta del catasto medesimo, senza peraltro comportare variazioni di spesa per l'Amministrazione regionale; Ritenuto pertanto opportuno sostituire il regolamento vigente con un nuovo testo regolamentare, aggiornato e piu' aderente all'attuale realta' del settore; Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' dal Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, nel corso della seduta del 27 ottobre 1994, in merito allo schema riportante "Nuove norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27" cosiÿ come predisposto dal Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 95 del 16 gennaio 1995; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Decreta: Sono approvate le "Nuove norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27", relative all'impianto ed alla tenuta del catasto regionale delle grotte, nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare dette norme come regolamento della Regione. Le predette norme sostituiscono integralmente quelle emanate con D.P.G.R. n. 0141/Pres. del 28 dicembre 1966. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, addi' 23 febbraio 1995 GUERRA Registrato alla Corte dei Conti, Trieste, addiÿ 8 marzo 1995 Atti detta Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 140 ------ "NUOVE NORME REGOLAMENTALI PER L'ESECUZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 1 SETTEMBRE 1966, N. 27", RELATIVO ALL'IMPIANTO ED ALLA TENUTA DEL CATASTO REGIONALE DELLE GROTTE. Art. 1. Sede e gestione del Catasto regionale delle grotte 1. Il catasto regionale delle grotte della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, d'ora in poi indicato nel presente regolamento come Catasto, ha sede in Trieste. 2. Il Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale ne cura i relativi adempimenti.