(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
           Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 29 marzo 1995)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Vista  la legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, che detta "Norme
di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497,  per  la
tutela  del  patrimonio  speleologico  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia;
  Visto l'art. 3 della legge  medesima,  che  istituisce  il  catasto
regionale  delle grotte e stabilisce che l'impianto e la tenuta dello
stesso siano disciplinati da un apposito regolamento, prevedendo  che
il  relativo  servizio  possa  essere  affidato  a sezione del C.A.I.
specializzata in ricerche speleologiche;
  Visto il D.P.G.R. n. 0141/Pres. del 28  dicembre  1966,  registrato
alla  Corte dei conti il 27 gennaio 1967, registro 2, foglio 302, con
il quale sono state emanate le "Norme regolamentari per  l'esecuzione
dell'art. 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27";
  Visto  l'art.  105  della  legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come
integrato dall'art. 6 della legge regionale 22 ottobre 1988,  n.  61,
che  attribuisce  la compentenza alla tenuta ed all'aggiornamento del
catasto  regionale  delle  grotte  alla  Direzione  regionale   della
pianificazione  territoriale  - Servizio della tutela del paesaggio e
delle bellezze naturali;
  Vista la relazione di data 27 settembre 1994, a firma del Direttore
del predetto Servizio, con la quale vengono  evidenziate  le  carenze
che attualmente il succitato regolamento presenta, a quasi trent'anni
dalla sua emanazione;
  Considerato  che  queste  carenze  possono  essere colmate dettando
nuove norme per l'impianto e la tenuta del  catasto  medesimo,  senza
peraltro   comportare   variazioni  di  spesa  per  l'Amministrazione
regionale;
  Ritenuto pertanto opportuno sostituire il regolamento  vigente  con
un  nuovo testo regolamentare, aggiornato e piu' aderente all'attuale
realta' del settore;
  Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato
dipartimentale per il territorio e l'ambiente, nel corso della seduta
del  27  ottobre  1994, in merito allo schema riportante "Nuove norme
regolamentari per l'esecuzione dell'art. 3 della  legge  regionale  1
settembre  1966,  n.  27"  cosiÿ  come predisposto dal Servizio della
tutela del paesaggio e delle bellezze naturali;
  Su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  n.  95  del  16
gennaio 1995;
  Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
 
                              Decreta:
 
  Sono  approvate  le  "Nuove  norme  regolamentari  per l'esecuzione
dell'art.  3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27", relative
all'impianto ed alla tenuta del catasto regionale delle  grotte,  nel
testo  allegato  al  presente  decreto,  del  quale costituisce parte
integrante e sostanziale.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare
dette norme come regolamento della Regione.
  Le predette norme sostituiscono integralmente  quelle  emanate  con
D.P.G.R. n. 0141/Pres. del 28 dicembre 1966.
  Il  presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
   Trieste, addi' 23 febbraio 1995
GUERRA
Registrato alla Corte dei Conti, Trieste, addiÿ 8 marzo 1995
Atti detta Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 140
 
                               ------
 
 
"NUOVE NORME REGOLAMENTALI PER L'ESECUZIONE DELL'ART. 3  DELLA  LEGGE
REGIONALE  1  SETTEMBRE  1966, N. 27", RELATIVO ALL'IMPIANTO ED  ALLA
TENUTA DEL CATASTO REGIONALE DELLE GROTTE.
 
                               Art. 1.
         Sede e gestione del Catasto regionale delle grotte
 
  1.  Il  catasto  regionale  delle  grotte  della  regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia, d'ora in poi indicato nel presente regolamento
come Catasto, ha sede in Trieste.
  2. Il Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali
della Direzione regionale della pianificazione territoriale ne cura i
relativi adempimenti.