(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 22 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione all'alienazione di immobili 1.La Giunta Regionale e' autorizzata ad alienare, singolarmente e mediante gara pubblica, i seguenti immobili: a) immobile sito in Torino, piazza Bernini n. 12; b) immobile sito in Torino, corso Principe Eugenio n. 36; c) immobile sito in Torino, via Maria Vittoria n. 35; d) immobile sito in Torino, via Principe Amedeo n. 17; e) immobile sito in Bardonecchia, denominato ex colonia Medail; f) immobile sito in Ceres, denominato ex colonia Broglia; g) immobile sito in Claviere, denominato colonia Alpina; h) immobile sito in Orbassano, via Rivalta n. 50; i) immobile sito in Pinerolo, localita' Abbadia Alpina; l) immobile sito in Cartosio, localita' Arbiglia; m) porzione di immobile sito in Tortona, denominato ex Caserma Passalacqua; n) immobile sito in Asti, localita' Recinto Tanaro; o) immobili siti in Buttigliera d'Asti, denominati ex colonia Maffei e cascina La rosa; p) immobile sito in Vercelli, corso Rigola; q) immobile sito in Vercelli, corso Palestro n. 24/26; r) immobile sito in Biella, piazza Curiel; s) immobile sito in Campiglia Cervo, via Roma; t) immobile sito in Sagliano Micca; u) immobile sito in Cuneo, via Allione; v) immobile sito in Novara, via Mora e Gibin; z) immobile sito in Novara, regione Agogna; aa) immobile sito in Crodo, via Roma n. 72; bb) immobile sito in Soriso, via Bogarelli; cc) immobile sito in Verbania, denominato Villa San Remigio; dd) terreno sito in Cerano; ee) terreno sito in Tollegno. 2. La Giunta Regionale e' autorizata a disporre l'alienazione della porzione di sua spettanza dell'immobile sito in Torino, corso Bolzano n. 44, e dell'immobile sito in Torino, via Petrarca n. 44. 3. La Giunta Regionale procede all'alienazione degli immobili al prezzo a base d'asta determinato dal servizio tecnico regionale e dispone con proprie deliberazioni, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 "Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attivita' contrattuale della Regione", e sue modificazioni, le modalita' e le condizioni di vendita. 4. La Giunta Regionale, prima della vendita, provvede alla dichiarazione di appartenenza ed alla devoluzione al patrimonio disponibile degli immobili occupati da uffici regionali.