(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12
                         del 22 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Autorizzazione all'alienazione di immobili
 
  1.La  Giunta  Regionale e' autorizzata ad alienare, singolarmente e
mediante gara pubblica, i seguenti immobili:
   a) immobile sito in Torino, piazza Bernini n. 12;
   b) immobile sito in Torino, corso Principe Eugenio n. 36;
   c) immobile sito in Torino, via Maria Vittoria n. 35;
   d) immobile sito in Torino, via Principe Amedeo n. 17;
   e) immobile sito in Bardonecchia, denominato ex colonia Medail;
   f) immobile sito in Ceres, denominato ex colonia Broglia;
   g) immobile sito in Claviere, denominato colonia Alpina;
   h) immobile sito in Orbassano, via Rivalta n. 50;
   i) immobile sito in Pinerolo, localita' Abbadia Alpina;
   l) immobile sito in Cartosio, localita' Arbiglia;
   m)  porzione  di  immobile  sito in Tortona, denominato ex Caserma
Passalacqua;
   n) immobile sito in Asti, localita' Recinto Tanaro;
   o) immobili siti in  Buttigliera  d'Asti,  denominati  ex  colonia
Maffei e cascina La rosa;
   p) immobile sito in Vercelli, corso Rigola;
   q) immobile sito in Vercelli, corso Palestro n. 24/26;
   r) immobile sito in Biella, piazza Curiel;
   s) immobile sito in Campiglia Cervo, via Roma;
   t) immobile sito in Sagliano Micca;
   u) immobile sito in Cuneo, via Allione;
   v) immobile sito in Novara, via Mora e Gibin;
   z) immobile sito in Novara, regione Agogna;
   aa) immobile sito in Crodo, via Roma n. 72;
   bb) immobile sito in Soriso, via Bogarelli;
   cc) immobile sito in Verbania, denominato Villa San Remigio;
   dd) terreno sito in Cerano;
   ee) terreno sito in Tollegno.
  2. La Giunta Regionale e' autorizata a disporre l'alienazione della
porzione di sua spettanza dell'immobile sito in Torino, corso Bolzano
n. 44, e dell'immobile sito in Torino, via Petrarca n. 44.
  3.  La  Giunta  Regionale procede all'alienazione degli immobili al
prezzo a base d'asta determinato dal  servizio  tecnico  regionale  e
dispone  con proprie deliberazioni, ai sensi della legge regionale 23
gennaio 1984, n. 8 "Norme concernenti l'amministrazione  dei  beni  e
l'attivita'  contrattuale  della  Regione",  e  sue modificazioni, le
modalita' e le condizioni di vendita.
  4.  La  Giunta  Regionale,  prima  della  vendita,  provvede   alla
dichiarazione  di  appartenenza  ed  alla  devoluzione  al patrimonio
disponibile degli immobili occupati da uffici regionali.