(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale
           della Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Regione Piemonte, in armonia con la legislazione  comunitaria
e  nazionale, promuove e disciplina l'agriturismo al fine di favorire
lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo,  agevolare  la
permanenza  dei  produttori  agricoli nelle zone rurali attraverso il
miglioramento delle condizioni di vita  e  l'incremento  dei  redditi
aziendali,  valorizzare  le  strutture  economiche e produttive della
campagna  tutelando  i  caratteri  dell'ambiente  in  genere  ed   in
particolare di quello rurale e le sue risorse, valorizzare i prodotti
tipici  e quelli provenienti da coltivazioni biologiche, promuovere e
tutelare le tradizioni e le iniziative culturali  del  mondo  rurale,
favorire   i   rapporti   tra  citta'  e  campagna,  incrementare  le
potenzialita' dell'offerta turistica piemontese.