(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale
           della Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1
                      Interpretazione autentica
 
  1. La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art.  21  della
legge  regionale  5  dicembre  1977, n. 56, e successive modifiche ed
integrazioni ha il solo scopo di  favorire  il  raggiungimento  della
soglia  minima  di  standards  richiesta  dalIa legge, consentendo di
computare,  oltre  alle  aree  dismesse  gratuitamente  al  Comune  o
espropriate, quelle solo asservite a servizio pubblico.
  2.   Le   aree  asservite  ad  uso  pubblico  in  alternativa  alla
dismissione gratuita  o  all'esproprio,  non  sono  utilizzabili  nel
computo  della cubatura o delle superfici realizzabili con gli indici
di edificabilita' fondiaria.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 23 marzo 1995
                          GIAN PAOLO BRIZIO