(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Interpretazione autentica 1. La disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni ha il solo scopo di favorire il raggiungimento della soglia minima di standards richiesta dalIa legge, consentendo di computare, oltre alle aree dismesse gratuitamente al Comune o espropriate, quelle solo asservite a servizio pubblico. 2. Le aree asservite ad uso pubblico in alternativa alla dismissione gratuita o all'esproprio, non sono utilizzabili nel computo della cubatura o delle superfici realizzabili con gli indici di edificabilita' fondiaria. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 23 marzo 1995 GIAN PAOLO BRIZIO