(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione Piemonte, nell'ambito della propria attivita' a favore dell'inserimento sociale e del recupero dei detenuti e con riferimento alle proprie competenze nella materia della tutela dell'ambiente, attua, d'intesa con i competenti organi del Ministero di grazia e giustizia, interventi per l'impiego di detenuti in semiliberta' o ammessi al lavoro all'esterno in opere e servizi socialmente utili di salvaguardia ambientale, promossi d'intesa con gli Enti locali e da questi gestiti avvalendosi, di norma, dei cantieri di lavoro.