(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale
           della Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1.  La  Regione  Piemonte,  nell'ambito  della  propria attivita' a
favore dell'inserimento sociale e del recupero  dei  detenuti  e  con
riferimento  alle  proprie  competenze  nella  materia  della  tutela
dell'ambiente, attua, d'intesa con i competenti organi del  Ministero
di  grazia  e  giustizia,  interventi  per  l'impiego  di detenuti in
semiliberta' o ammessi al  lavoro  all'esterno  in  opere  e  servizi
socialmente  utili  di salvaguardia ambientale, promossi d'intesa con
gli Enti locali e  da  questi  gestiti  avvalendosi,  di  norma,  dei
cantieri di lavoro.