(Pubblicata nel Suppl. ord. Bollettino Ufficiale
            della regione Umbria n. 17 del 30 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
  1.  Con  la  presente  legge  la  Regione  dell'Umbria,  al fine di
favorire l'occupazione giovanile,  dispone  interventi  promozionali,
formativi,  di  assistenza tecnica e finanziari volti ad agevolare la
costituzione e l'avvio,  nei  settori  di  competenza  regionale,  di
imprese,  formate  da  giovani,  volte alla produzione di beni e alla
fornitura di servizi.