(Pubblicata nel Suppl. ord. Bollettino Ufficiale della regione Umbria n. 17 del 30 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria, al fine di favorire l'occupazione giovanile, dispone interventi promozionali, formativi, di assistenza tecnica e finanziari volti ad agevolare la costituzione e l'avvio, nei settori di competenza regionale, di imprese, formate da giovani, volte alla produzione di beni e alla fornitura di servizi.