(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Umbria n. 17
                         del 30 marzo 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                              Sezione I
                 MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 2
             DELLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987, N. 41
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987,
n. 41, modificato da ultimo dall'articolo 1 della legge regionale  26
luglio 1993, n. 7, e' ulteriormente cosi' modificato:
  "2.  Le  provvidenze  di  cui  ai  titoli II, III, e IV della legge
regionale 1 luglio 1981, n. 34, sono concedibili fino al 31  dicembre
1995".