(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Umbria n. 17 del 30 marzo 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Sezione I MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987, N. 41 Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41, modificato da ultimo dall'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 7, e' ulteriormente cosi' modificato: "2. Le provvidenze di cui ai titoli II, III, e IV della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, sono concedibili fino al 31 dicembre 1995".