(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 36 del 3 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, cosÿi' come definiti dall'articolo unico, 1 comma della legge 24 dicembre 1993, n. 560, che alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 560 risultino occupati senza titolo, gli Enti gestori procedono con provvedimento emesso secondo i propri ordinamenti, alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento effettuato dagli Enti medesimi del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. 2. Gli occupanti devono essere in possesso di un reddito complessivo per il nucleo familiare non superiore al doppio del limite previsto per l'assegnazione, determinato a norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 3. Gli occupanti delle unita' immobiliari ad uso abitativo del patrimonio edilizio dei Comuni della Calabria costruite a carico dello Stato e destinate ai sinistrati del terremoto del 1908 e degli eventi sismici successivi, ivi compresi i cosiddetti ricoveri costruiti a seguito del terremoto dell'11 maggio 1947 e di proprieta' dei Comuni o di altri Enti, devono possedere il limite di reddito complessivo, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali obbligatori, pari a: a) non superiore al doppio del limite previsto per l'assegnazione, determinato a norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, se il nucleo familiare e' costituito da un unico componente; b) L. 42.000.000 se il nucleo familiare e' costituito da due componenti; c) L. 50.000.000 se il nucleo familiare e' costituito da tre componenti aumentato di L. 5.000.000 per ciascun componente aggiuntivo.