(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale
           della regione Calabria n. 36 del 3 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,  cosÿi'
come  definiti  dall'articolo  unico, 1 comma della legge 24 dicembre
1993, n. 560, che alla data di entrata in vigore della  stessa  legge
n.  560  risultino  occupati senza titolo, gli Enti gestori procedono
con  provvedimento  emesso  secondo  i   propri   ordinamenti,   alla
regolarizzazione   dei   rapporti   locativi,   previo   accertamento
effettuato dagli Enti medesimi del possesso da parte degli  occupanti
dei  requisiti  previsti  dalla  vigente normativa per l'assegnazione
degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.
  2.  Gli  occupanti  devono  essere  in  possesso  di   un   reddito
complessivo  per  il  nucleo  familiare  non  superiore al doppio del
limite previsto per l'assegnazione, determinato a norma dell'art.  21
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
  3.  Gli  occupanti  delle  unita'  immobiliari ad uso abitativo del
patrimonio edilizio dei Comuni  della  Calabria  costruite  a  carico
dello  Stato e destinate ai sinistrati del terremoto del 1908 e degli
eventi  sismici  successivi,  ivi  compresi  i  cosiddetti   ricoveri
costruiti a seguito del terremoto dell'11 maggio 1947 e di proprieta'
dei  Comuni  o  di  altri Enti, devono possedere il limite di reddito
complessivo, al lordo  delle  imposte  ed  al  netto  dei  contributi
previdenziali obbligatori, pari a:
   a) non superiore al doppio del limite previsto per l'assegnazione,
determinato  a  norma dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
se il nucleo familiare e' costituito da un unico componente;
   b) L. 42.000.000 se il  nucleo  familiare  e'  costituito  da  due
componenti;
   c)  L.  50.000.000  se  il  nucleo  familiare e' costituito da tre
componenti  aumentato  di  L.  5.000.000   per   ciascun   componente
aggiuntivo.