(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 59 del 5 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il presente regolamento: Art. 1. 1. All'articolo 3 "Attrezzi consentiti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa", comma 3, lettera a), il capoverso: "Quando la pesca e' esercitata in acque dove e' prevalente la presenza di specie ittiche marine e' consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a mm. 6;", viene sostituito dal seguente: "Quando la pesca e' esercitata in acque dove e' prevalente la presenza di specie ittiche marine le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a m. 6 con maglie di lato non inferiore a mm. 12 e fissetta con maglie non inferiori a mm. 6;". 2. Al comma 4, dopo la parola "autorita'" viene aggiunto "idraulica".