(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
        della regione Emilia-Romagna n. 59 del 5 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il presente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.  All'articolo 3 "Attrezzi consentiti per la pesca sportiva e per
la pesca ricreativa", comma 3, lettera a), il capoverso:
  "Quando  la  pesca  e'  esercitata  in  acque dove e' prevalente la
presenza di specie ittiche marine e' consentito che la fissetta abbia
maglie di  lato  non  inferiore  a  mm.  6;",  viene  sostituito  dal
seguente:
  "Quando  la  pesca  e'  esercitata  in  acque dove e' prevalente la
presenza di specie ittiche marine  le  caratteristiche  dell'attrezzo
sono le seguenti:
   lato  della  rete  non  superiore  a  m.  6 con maglie di lato non
inferiore a mm. 12 e fissetta con maglie non inferiori a mm. 6;".
  2.  Al  comma  4,  dopo  la  parola  "autorita'"   viene   aggiunto
"idraulica".