(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 24 del 3 aprile 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. 1. L'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. Norme applicabili 1. Agli appalti pubblici di forniture di beni, compresa l'eventuale installazione, di importo superiore agli 80 milioni di lire, IVA esclusa, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. 2. Alle procedure di affidamento, sotto qualsiasi forma, di lavori pubblici di importo superiore ai 200 milioni di lire, IVA esclusa, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. 3. Ai fini della presente legge la concessione di costruzione e gestione e' equiparata all'appalto. La deliberazione che prevede la gestione dell'opera da parte del costruttore che l'ha realizzata deve essere motivata anche in relazione all'esistenza delle capacita' tecnico-professionali necessarie alla gestione stessa. 4. Fino all'entrata in vigore delle norme statali di attuazione delle direttive comunitarie in materia, le disposizioni della presente legge si applicano anche agli appalti pubblici di forniture e a quelli aventi ad oggetto la realizzazione di opere per la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua potabile, la produzione e l'erogazione di energia".