(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 24
                         del 3 aprile 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
 
                    la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'articolo  2  della legge regionale 5 novembre 1992, n. 49, e'
sostituito dal seguente:
                              "Art. 2.
                          Norme applicabili
 
  1. Agli appalti pubblici di forniture di beni, compresa l'eventuale
installazione, di importo superiore agli  80  milioni  di  lire,  IVA
esclusa,  per  quanto non previsto dalla presente legge, si applicano
le norme del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
  2. Alle procedure di affidamento, sotto qualsiasi forma, di  lavori
pubblici  di  importo  superiore ai 200 milioni di lire, IVA esclusa,
per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano  le  norme
del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.
  3.  Ai  fini  della  presente legge la concessione di costruzione e
gestione e' equiparata all'appalto. La deliberazione che  prevede  la
gestione dell'opera da parte del costruttore che l'ha realizzata deve
essere  motivata  anche  in  relazione  all'esistenza delle capacita'
tecnico-professionali necessarie alla gestione stessa.
  4. Fino all'entrata in vigore delle  norme  statali  di  attuazione
delle   direttive  comunitarie  in  materia,  le  disposizioni  della
presente legge si applicano anche agli appalti pubblici di  forniture
e  a  quelli  aventi  ad  oggetto  la  realizzazione  di opere per la
produzione,  il  trasporto  e  l'erogazione  di  acqua  potabile,  la
produzione e l'erogazione di energia".