(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 14
                         del 5 aprile 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1. Le presenti norme si applicano a tutti gli  alloggi  acquistati,
realizzati  o  recuperati  da  enti pubblici a totale carico o con il
concorso o contributo dello Stato o della regione, nonche'  a  quelli
acquistati,  realizzati  o  recuperati da enti pubblici non economici
per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
  2. Le norme contenute negli articoli 16, 17,  18,  19  e  20  della
presente  lege si applicano anche agli alloggi acquistati, realizzati
o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 della  legge  15  febbraio
1980,  n. 25, dell'art. 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'art.
4 della legge 5 aprile 1985, n. 118 e  dell'art.  5  della  legge  23
dicembre 1986, n. 899.
  3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
   a)  realizzati  o recuperati con programmi di edilizia agevolata e
convenzionata;
   b) di servizio e cioe' quelli per i  quali  la  legge  preveda  la
semplice  concessione  amministrativa  con conseguente disciplinare e
senza contratto di locazione;
   c) di proprieta' degli enti pubblici  previdenziali,  purche'  non
realizzati  o  recuperati  a  totale  carico  o  con  il  concorso  o
contributo dello Stato o della regione.
  4. Sono altresi' esclusi gli aloggi che hanno  formato  oggetto  di
interventi  di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti,
purche' gli stessi siano in possesso dei requisiti per la  permanenza
nell'edilizia residenziale pubblica.
  5.  Possono  inoltre  essere  esclusi,  con atto deliberativo della
Giunta regionale:
   a) gli alloggi che per modalita' di acquisizione, per destinazione
funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata quali comunita'
alloggio  terapeutiche  o  assistenziali,  o  che   per   particolari
caratteri   di  pregio  storico-artistico,  non  siano  utilizzati  o
utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica;
   b) gli alloggi di proprieta' degli enti pubblici non economici che
non siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della
regione e che siano destinati a soddisfare fasce di redditi superiori
a quelli per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.
  6.  I  presenti  criteri si applicano anche alle assegnazioni delle
case parcheggio non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti
per i quali sono stati realizzati e sempre che  abbiano  tipologie  e
standards abitativi adeguati.