(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 14 del 5 aprile 1994) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della regione, nonche' a quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. 2. Le norme contenute negli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 della presente lege si applicano anche agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'art. 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'art. 4 della legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1986, n. 899. 3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi: a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata; b) di servizio e cioe' quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione; c) di proprieta' degli enti pubblici previdenziali, purche' non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della regione. 4. Sono altresi' esclusi gli aloggi che hanno formato oggetto di interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, purche' gli stessi siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica. 5. Possono inoltre essere esclusi, con atto deliberativo della Giunta regionale: a) gli alloggi che per modalita' di acquisizione, per destinazione funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata quali comunita' alloggio terapeutiche o assistenziali, o che per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica; b) gli alloggi di proprieta' degli enti pubblici non economici che non siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della regione e che siano destinati a soddisfare fasce di redditi superiori a quelli per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. 6. I presenti criteri si applicano anche alle assegnazioni delle case parcheggio non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti per i quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.